Il collegamento regionale

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La Delegazione regionale, o Collegamento regionale, è l’organismo dell’Azione cattolica italiana che ha il ruolo di mantenere un contatto continuo tra il Centro nazionale e le singole realtà diocesane. È composta dal Delegato regionale (che è membro del Consiglio nazionale), gli Incaricati regionali del Settore Adulti, del Settore Giovani, dell’ACR, dal Segratario regionale e dai segretari regionali del Movimento Studenti e Movimento Lavoratori, ove siano presenti in almeno tre Associazioni diocesane all’interno della regione.

Strutture del Collegamento regionale e loro funzionamento

1. Il Consiglio regionale, costituito secondo quanto stabilito dall’art. 31 dello Statuto [Il Consiglio è formato dalle Presidenze e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti delle associazioni diocesane della regione ecclesiastica], determina la composizione della Delegazione regionale.

2. La Delegazione regionale ha il compito di coadiuvare il Delegato regionale nell’esercizio delle sue funzioni di promozione e di coordinamento e definisce, in questo quadro, le attribuzioni affidate a ciascun componente.

3. Il Segretario regionale, eletto dal Consiglio regionale su proposta del Delegato regionale, fa parte della Delegazione con il compito di assicurare il funzionamento ordinario del Collegamento regionale.

4. La Delegazione regionale fissa la sede del Collegamento regionale, scegliendola tra le segreterie diocesane della Regione.

5. I Presidenti diocesani delle Associazioni della Regione ecclesiastica costituiscono il Comitato Presidenti di cui il Delegato e il Consiglio regionale si avvalgono particolarmente per la definizione delle linee programmatiche, per il collegamento tra le Associazioni diocesane e per il rapporto con il livello nazionale dell’Associazione.

6. I Consigli diocesani delle Associazioni della Regione ecclesiastica costituiscono l’Assemblea regionale che ha funzioni di studio e di riflessione e che viene convocata su deliberazione della Delegazione regionale d’intesa con il Comitato Presidenti.

Regolamento Nazionale di Attuazione – art. 24